Codice CIN in Puglia – Codice Identificativo Nazionale

Misure che mirano a migliorare la gestione e la regolamentazione del settore delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive, aumentando la sicurezza, la trasparenza e il controllo sul settore.
Codice CIN in Puglia - Codice Identificativo Nazionale

L’Articolo 13-ter del D.L. 145/2023, inserito nella Gazzetta Ufficiale, introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per regolamentare le locazioni turistiche, le locazioni brevi e le attività turistico-ricettive.

Ecco una sintesi dei punti principali:

Obiettivi del CIN: Assicurare la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, il coordinamento informativo e la sicurezza del territorio. Inoltre, mira a contrastare forme irregolari di ospitalità.

Assegnazione del CIN: Il Ministero del Turismo assegna il CIN tramite una procedura automatizzata a unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni turistiche e brevi, nonché a strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Ricodificazione dei Codici Esistenti: Le regioni e province autonome che hanno già codici identificativi sono tenute a ricodificarli in CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo.

Procedura per l’Assegnazione: Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo su presentazione di un’istanza telematica dal locatore o dal titolare della struttura turistico-ricettiva, con allegata una dichiarazione sostitutiva che attesta i dati catastali.

Esposizione e Comunicazione del CIN: È obbligatorio esporre il CIN all’esterno degli stabili e indicarlo in ogni annuncio pubblicato, compresi quelli su portali telematici.

Requisiti di Sicurezza: Le unità immobiliari devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili, monossido di carbonio e estintori portatili a norma di legge.

Sanzioni per la Non Conformità: Sono previste sanzioni pecuniarie per chi non rispetta le norme relative al CIN e ai requisiti di sicurezza.

Funzioni di Controllo e Verifica: Le funzioni di controllo e applicazione delle sanzioni sono affidate ai comuni. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano analisi del rischio per contrastare l’evasione fiscale.

Entrata in Vigore: Le disposizioni si applicano a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.

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Maggiori informazioni sulla Gazzetta Ufficiale 

Consultare anche l’Art.13 Ter del “DL Anticipi”

Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale